Prefetto o Giudice di Pace?
Vogliamo fare un pò di chiarezza su a chi ricorrere per il Vostro ricorso:

I ricorsi ai verbali possono essere svolti alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace.

Prefetto: si invia il ricorso per raccomnadata A/R e si attende l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
L'ordinanza deve essere emessa entro 210 gg. (180 gg. se si invia il ricorso al comando accertatore) e notificata entro 150 gg. termine massimo: 360 gg.
Contro l'ordinanza di rigetto può essere fatta opposizione al GDP entro 30 gg.
  • Pro: non si deve presenziare in udienza; spesa solo della racc.
  • Contro: è un ricorso amm.vo quindi le motivazioni giuridiche difficilmente vengono valutate

Giudice di pace: si incardina un procedimento giudiziale vero e proprio. A seguito dell'invio del ricorso verrà fissata un'udienza (senza limiti di temo per la fissazione) a cui si deve presenziare, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
A seguito della discussione il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o rigetto.
La sentenza è appellabile in Tribunale entro sei mesi.
  • Pro: il Giudice può sospendere il verbale, quindi in caso di rigetto si pagherà la sanzione iniziale (il Prefetto invece quanto rigetta raddoppia sempre la sanzione, pur ricorribile al Gdp). Inoltre può confermare la sanzione iniziale in sentenza
  • Contro: si deve pagare il contributot unificato e la marca da bollo (per un totale di 38,00 €) e si deve presenziare in udienza.
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